G. Napolitano
PREMESSA
Il presente regolamento di disciplina integra il "REGOLAMENTO DI ISTITUTO" previsto dal POF e di cui si allega copia, sostituendo l'art. 2 - "Assenze degli alunni" con l'esclusione del punto 2.6, riguardante gli alunni che abbandonino la frequenza prima del 15 Marzo; l'art. 3 "ritardi" e l'art. 4 "Sanzioni disciplinari".
Art. 1
(Indicazione delle fonti)
Il presente regolamento è conforme ai principi e alle norme dello "Statuto delle studentesse e degli studenti" emanato con D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249 e modificato con DPR del 21/11/2007 n. 235, del Regolamento dell'Autonomia delle Istituzioni scolastiche, emanato con D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275, del D.P.R. 10 ottobre 1996 n. 567 e s.m.i. nonché delle "Linee di indirizzo generale per la prevenzione e la lotta al bullismo" di cui alla Direttiva ministeriale 5 febbraio 2007 n. 16, delle "Linee di indirizzo e indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari" di cui alla Circolare ministeriale 15 marzo 2007 n. 30, del D.P.R. 21 novembre 2007 n. 235 di modifica dello Statuto di cui sopra e del D.L. n.137 del 1 Settembre 2008.
Art. 2
(Doveri)
In conformità alle disposizioni di cui all'art. 3 D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249 e successive modifiche si individuano i doveri degli studenti e delle studentesse, la cui violazione comporta responsabilità disciplinare, qualora siano perpetrati in danno della comunità scolastica (persone o cose).
Il rispetto dei doveri disciplinari è imposto durante tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica e relative aree pertinenziali, e anche durante la frequenza alle attività ed interventi educativi realizzati dalla scuola fuori dalla propria sede.
I doveri sono raggruppati e specificati come segue:
- a) Regolarità della frequenza
Gli studenti sono tenuti ad adottare comportamenti individuali che non compromettano il regolare svolgimento delle attività didattiche.
Gli studenti sono tenuti ad adottare comportamenti non lesivi della persona e della personalità altrui (dirigenti, alunni, docenti e non docenti), e, comunque, tendenti a garantire l'armonioso svolgimento delle attività didattiche e a favorire le relazioni sociali nel contesto scolastico. È richiesto lo stesso rispetto, anche formale, che si esige per se stessi.
- c) Rispetto delle strutture e delle attrezzature scolastiche
Gli studenti sono tenuti ad adottare comportamenti tali da non danneggiare le strutture e le attrezzature didattiche.
- d) Rispetto delle norme sulla sicurezza e che tutelano la salute
Gli studenti sono tenuti ad adottare comportamenti individuali e collettivi che non mettano a repentaglio la sicurezza e la salute altrui.
Art. 3
(Principio di personalità)
La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sanzionato per la libera espressione di opinione correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
Ogni contestazione deve essere individuale e non può riguardare gruppi di persone, salvi i casi di corresponsabilità e di reticenza.
Al fine dell'individuazione del responsabile, gli alunni e tutti i componenti la comunità scolastica sono tenuti a un dovere di collaborazione, denunciando agli organi scolastici competenti le violazioni osservate.
Art. 4
(Principio di proporzionalità)
Le sanzioni, in conformità agli articoli del presente regolamento, sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità.
Esse hanno finalità educative e sono dirette al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino dei corretti rapporti all'interno della comunità scolastica nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale e, in ogni caso, a vantaggio della comunità scolastica.
Art. 5
(Principio risarcitorio)
Le sanzioni disciplinari sono ispirate al principio della "riparazione del danno" ma sono sempre irrogate tenendo conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano.
L'eventuale risarcimento costituisce circostanza attenuante ma non scriminante dell'illecito disciplinare commesso.
Art. 6
(Conversione)
Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertire la sanzione in attività in favore della comunità scolastica, salvo quanto previsto all'art. 8.
Sulla conversione dispone sempre l'organo collegiale che ha irrogato la sanzione.
Art. 7
(Tipologia di sanzioni)
Lo studente, il cui comportamento configuri un'infrazione disciplinare, riceve, in proporzione alla gravità della stessa, una delle seguenti sanzioni:
- a) Richiamo verbale
- b) Richiamo scritto, con annotazione sul registro di classe
- c) Ammonizione scritta
- d) Trasferimento ad altra classe dello stesso livello
- e) Allontanamento temporaneo dall'Istituto
Le sanzioni di cui alle lettere c, d, e saranno annotate sul registro generale delle sanzioni (art. 13 - 4° comma).
Può, inoltre, disporsi ogni misura cautelare reale (ritiro del cellulare, sequestro temporaneo di oggetti, confisca di armi ecc.) idonea a impedire la continuazione o la reiterazione dell'illecito disciplinare.
La reiterazione di comportamenti sanzionati con l'ammonizione scritta determina l'applicazione della sanzione più grave dell'allontanamento.
La sanzione disciplinare deve specificare in maniera chiara le motivazioni che hanno reso necessaria l'irrogazione della sanzione stessa.
Il Dirigente scolastico informa immediatamente l'autorità giudiziaria e di pubblica sicurezza qualora l'infrazione configuri una fattispecie penalmente rilevante e consegna, senza ritardo, l'eventuale corpo del reato.
Art. 8
(Trasferimento ad altra classe o allontanamento dall'Istituto)
I provvedimenti sanzionatori che comportano direttamente l'allontanamento dalla comunità scolastica sono disposti solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori a 15 giorni.
Il trasferimento ad altra classe dello stesso livello può essere disposto dal Consiglio di classe in caso di reiterate infrazioni che configurino incompatibilità ambientale.
Tali sanzioni sono irrogate soltanto previa verifica, da parte della scuola, della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dello studente.
I provvedimenti sanzionatori che comportano l'allontanamento per cumulo di infrazioni, come da tabelle allegate al presente regolamento, sono disposti dal Dirigente Scolastico o suoi delegati (collaboratori Dirigenza e/o responsabili di sede).
L'allontanamento per periodi superiori a 15 giorni può disporsi quando siano commessi reati o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone.
In tal caso la durata dell'allontanamento deve essere commisurata alla gravità del fatto ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica, per quanto compatibile, quanto previsto dall'art. 10.
Nei casi di reiterazione di infrazioni dello stesso tipo o diverse tra loro, non sarà concessa la conversione prevista all'art. 6
Art. 9
(Esclusione dallo scrutinio finale e sanzioni più gravi)
Con riferimento alle fattispecie di cui al precedente art. 8, nei casi di recidiva, di atti di violenza grave o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per il reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento con esclusione dallo scrutinio finale e non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi.
Nei casi relativamente meno gravi può essere disposto l'allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.
Art. 10
(Rientro nella comunità scolastica)
Nei periodi di allontanamento non superiore a 15 giorni, deve mantenersi, per quanto possibile, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori, al fine di preparare il rientro nella comunità scolastica. I docenti componenti il Consiglio di classe avranno il compito di favorire il reinserimento nel tessuto scolastico dell'alunno allontanato, promuovendo ogni iniziativa diretta a ripristinare il dialogo educativo.
Nei periodi di allontanamento superiore a 15 giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario con l'autorità giudiziaria e i servizi sociali, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.
Nel caso in cui la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo studente, opportunamente valutata dal Consiglio di classe, ovvero quando l'autorità giudiziaria o i servizi sociali sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.
Art. 11
(Voto di condotta e sanzioni accessorie)
Allo studente che non ha ricevuto alcun richiamo verbale o sanzione superiore, il consiglio di classe potrà assegnare 10 come voto di condotta.
Allo studente, cui è stata inflitta una sanzione che va dall'ammonizione scritta all'allontanamento fino a 3 giorni, il Consiglio di classe, in sede di scrutinio, abbassa il voto di condotta di un punto rispetto a quello risultante dalla valutazione degli obiettivi formativi e potrà essere inibita la partecipazione alle visite d'istruzione e visite guidate, manifestazioni, convegni e attività extracurriculari, con obbligo di frequenza per tutta la durata della giornata scolastica.
Allo studente cui è stata inflitta la sanzione dell'allontanamento dall'Istituto da 4 a 7 giorni, il Consiglio di classe in sede di scrutinio, assegna 7 come voto di condotta. Può inibirsi la candidatura alle elezioni di rappresentante di classe per i successivi due anni, oltre alle sanzioni accessorie di cui al precedente comma.
Allo studente cui è stata inflitta la sanzione dell'allontanamento dall'Istituto dai 7 ai 15 giorni, il Consiglio di classe, in sede di scrutinio, assegna 6 come voto di condotta. Può inibirsi la candidatura alle elezioni di rappresentante d'Istituto, oltre alle sanzioni accessorie di cui all'art. 8.
Per periodi di allontanamento complessivamente superiori a 15 gg., il Consiglio di classe assegna 6 in condotta e può cumulare tutte le sanzioni accessorie di cui ai precedenti commi sino ad arrivare alla non ammissione alla classe successiva ove ricorrano gli estremi previsti dall'art. 3 Legge 137/2008
Il voto di condotta tiene conto anche del contegno che l'alunno tiene fuori della classe e durante la partecipazione alle attività educative fuori dalla sede scolastica.
Art. 12
(Decadenza dalle cariche elettive)
L'applicazione di qualunque sanzione disciplinare - a partire dal richiamo scritto in numero superiore a 2 - comporta la decadenza dello studente dalla carica elettiva eventualmente ricoperta per l'anno scolastico in corso ovvero fino alla scadenza, in caso di appartenenza ad un organo collegiale.
Art. 13
(Organi competenti e procedimento disciplinare)
Nel caso l'infrazione sia commessa fuori dell'aula di appartenenza dell'alunno ma comunque nelle aree di pertinenza dell'Istituto, il collaboratore responsabile del settore ne darà immediata comunicazione al docente della classe o al Dirigente Scolastico o al suo delegato.
Gli organi competenti a irrogare le sanzioni sono: il docente; il Dirigente scolastico; il Consiglio di classe; il Consiglio di Istituto.
Il docente della classe potrà richiamare verbalmente alla disciplina l'alunno che non osserva le regole di base della convivenza civile; in caso di recidiva annoterà sul giornale di classe il comportamento dell'alunno e ne darà immediata comunicazione tramite il collaboratore responsabile di piano al Dirigente Scolastico o suo delegato.
Ogni sede dell'Istituto sarà munita di un apposito registro su cui saranno riportate le sanzioni irrogate dal Dirigente scolastico o suo delegato. Il docente vicario ed il responsabile di sede provvedono alla tenuta e all'aggiornamento del registro delle sanzioni. Tenendo conto della gradualità delle sanzioni, il Dirigente Scolastico o suo delegato terrà conto che, dopo il primo richiamo verbale, i successivi saranno scritti e se ne informerà i genitori. Dopo due o più ammonizioni scritte (come codificato nelle tabelle allegate) il Dirigente Scolastico o suo delegato disporrà l'allontanamento temporaneo da uno a tre giorni dalle lezioni.
Le sanzioni che comportano direttamente l'allontanamento dalla scuola per periodi inferiori a quindici giorni sono adottate dal Consiglio di classe.
Le sanzioni che comportano l'allontanamento dalla scuola per periodi superiori a quindici giorni sono adottate dal Consiglio di Istituto.
La sanzione dell'allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di Stato sono adottate dalla Consiglio d'Istituto, dopo aver acquisito preventivo parere del Consiglio di classe.
La riammissione in Istituto dell'alunno allontanato, a prescindere dall'entità della sanzione, è subordinata all'accompagnamento da parte dell'esercente la patria potestà.
Gli organi competenti possono deliberare solo previa verifica degli elementi concreti e precisi, e comunque, dopo aver ascoltato lo studente interessato, il quale può indicare altre persone informate dei fatti. Se minorenne, ha il diritto di essere assistito dai genitori o da colui che esercita la potestà genitoriale, al quale deve immediatamente darsi notizia del procedimento.
L'organo competente può irrogare la sanzione inferiore a quella prevista, in mancanza di recidiva.
Il procedimento avente a oggetto l'allontanamento e ogni atto deliberato dell'organo collegiale si apre con una breve istruttoria a porte chiuse, seguita dall'audizione del responsabile; esperita questa fase, l'organo, sempre a porte chiuse, decide a maggioranza sulla sanzione da comminare.
La seduta è valida se in prima convocazione sono presenti i due terzi degli aventi diritto in rappresentanza di tutte le componenti. In seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno con un intervallo minimo di un'ora dalla prima, è sufficiente la presenza della metà più uno dei componenti. Le deliberazioni sono valide quando su di una proposta si raggiunge la maggioranza dei voti validi. Non sono consentite astensioni, tranne nei casi previsti dalle norme vigenti.
La decisione è comunicata immediatamente allo studente che può chiedere di convertirla in attività utile in favore della comunità scolastica, ai sensi dell'art. 5, comma a.
Sulla conversione decide il medesimo organo collegiale che ha irrogato la sanzione.
Per i provvedimenti disciplinari commessi durante le sessioni d'esame finale di Stato provvede la Commissione d'esame.
Art. 14
(Ricorsi)
Avverso i provvedimenti disciplinari che comportano direttamente l'allontanamento dalla comunità scolastica, è esperibile da parte dello studente e di chiunque vi abbia interesse, il ricorso ad un apposito organo di garanzia entro quindici giorni dalla comunicazione della sanzione.
A tal fine, ai sensi dell'art. 18 D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249, è istituito il Consiglio di Garanzia, presieduto da un rappresentante delle istituzioni locali designato dal Sindaco del comune di Santa Maria a Vico, e così composto:
- Quattro docenti, di cui due titolari e due supplenti designati dal Consiglio d'istituto
- Due rappresentanti eletti dall'assemblea del personale ATA, di cui un titolare ed un supplente
- Quattro rappresentanti eletti dall'assemblea degli studenti, di cui due titolari e due supplenti
- Due rappresentanti eletti dall'assemblea dei genitori, di cui un titolare ed un supplente
Esso ha le seguenti funzioni:
- ; Controllo dell'applicazione del Regolamento
- ; Proposta di eventuali modifiche e/o integrazioni
- ; Mediazione e risoluzione dei conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento
- ; Assistenza agli studenti che subiscano un provvedimento di allontanamento sulle procedure da seguire per eventuali ricorsi
- ; Assistenza ai Consigli di classe nella definizione delle sanzioni sostitutive, se richiesta
- ; Intermediazione con l'autorità giudiziaria
- ; Impugnazione delle sanzioni
Il Consiglio di Garanzia viene eletto all'inizio dell'anno scolastico e dura in carica tre anni.
Il Regolamento di istituto pianificherà le procedure per l'elezione dei componenti e dei supplenti, il subentro, le incompatibilità o il dovere di astensione, il funzionamento (numero di convocazioni, organo perfetto o meno, la validità delle sedute e delle deliberazioni, il valore delle astensioni, presenza o meno dei supplenti e modalità di una eventuale loro partecipazione alla votazione, ecc.)
Nel caso in cui lo studente sia giudicato innocente dall'organo di garanzia, le eventuali sanzioni saranno annullate, con annotazione della correzione sul registro generale delle sanzioni.
Contro le violazioni allo "Statuto delle studentesse e degli studenti" emanato con D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249 e modificato con DPR del 21/11/2007 n. 235, anche contenute nel presente regolamento, decide, in via definitiva, il direttore dell'ufficio scolastico regionale o un dirigente da questi delegato.
La proposizione del reclamo non sospende l'esecutività della sanzione confermata dall'organo di garanzia.
Art.15
(Patto educativo di corresponsabilità).
Contestualmente all'iscrizione alla singola istituzione scolastica, è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti di un Patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie.
Il patto, sentito il Collegio docenti, è approvato dal Consiglio di Istituto.
Nell'ambito delle prime due settimane di inizio delle attività didattiche, la scuola pone in essere le iniziative più idonee per le opportune attività di accoglienza dei nuovi studenti, per la presentazione e la condivisione dello statuto delle studentesse e degli studenti, del piano dell'offerta formativa, dei regolamenti di istituto e del patto educativo di corresponsabilità.".
Art. 16
(Allegati)
I doveri degli studenti, le relative infrazioni disciplinari, le sanzioni e gli organi competenti a irrogarle sono elencati nelle tabelle allegate che formano parte integrante del presente regolamento.
Le condotte tipizzate non hanno carattere esaustivo. .
Art. 17
(Norme finali)
Le norme del regolamento di disciplina costituiscono parte integrante del regolamento d'Istituto e della Carta dei servizi. Le disposizioni dei precedenti regolamenti in contrasto con il presente atto regolamentare s'intendono abrogate.
Le modificazioni del regolamento devono essere deliberate dal Consiglio d'Istituto a maggioranza assoluta dei suoi componenti, su proposta e previa consultazione degli organi collegiali rappresentativi delle varie componenti e, comunque, sentito il parere del Collegio dei docenti.
Gli studenti e i genitori sono informati del contenuto del presente regolamento all'atto dell'iscrizione.
Santa Maria a Vico, _14/10/2008
N.B. L'art. 11, nella parte relativa alla assegnazione del voto di condotta, è suscettibile di modifiche non appena il Ministro dell'istruzione, con apposito provvedimento, indicherà le modalità operative ed il valore numerico che determina l'insufficienza.